Quando i Bestemmiatori e gli Omosessuali finivano sul patibolo: orrori spesso ignorati di un tempo antico .... ma da non dimenticare! anche perché non per tutti finiva così: ovvero la "Potenza del Dio Denaro"!
|
16 Maggio 2011
Posted in
NEWS -
Cultura in Pillole
Quando i BESTEMMIATORI O BLASFEMI (VEDI) e parimenti gli OMOSESSUALI, TRANSESSUALI, ERMAFRODITI (VEDI) finivano sul patibolo: orrori spesso ignorati di un tempo antico .... ma da non dimenticare! anche perché non per tutti finiva così: ovvero la "Potenza del Dio Denaro"!
E' vero che la pena per il primo reato era nummaria ... una multa (ma era di dieci scudi d'oro mica una bazzeccola: e se non la si poteva saldare? eran guai grossi ....ma grossi davvero)
E' anche vero che pur reiterando il reato si trovavano (talora) delle scorciatoie: ma è altrettanto vero che la sostanza era quella di punizioni severissime, incomprensibili per noi .... ed è anche vero che ci si poteva appellare al principio della Restitutio: ma non tutti potevano permetterselo.... e così v'era chi pagava altrimenti, sulla forca, e chi non a parità della stessa colpa: e si intendono sempre i soliti a pagare... poveri e plebei...a fronte di ricchi e nobili (quando non fossero spiantati!....allora anche per loro -fermo restando il Privilegio del Foro- potevan esser guai grossi)
Poi, fortunatamente venne l'Illuminismo: ma è indubbio che la strada della storia è lastricata di orrori ed ingiustizie di cui spesso (purtroppo) non si parla mai abbastanza .....
E la ragione di tanta severità avverso Omosessuali e Bestemmiatori dove stava? .... stava nel fatto che in essi si tendeva a riconoscere dei SOVVERTITORI DEL SISTEMA SOCIALE, POLITICO E RELIGIOSO....cosa che li rendeva più Rei (triste usare questa parola) ad esempio di Assassini, Omicidi, Stupratori ....ma anche in questo caso la pena (pur contemplata) era inesorabilmente applicata in tutta la sua ferocia se lo stupratore era un (si fa per dire) poveraccio .... uno stupratore ricco o nobile se la cavava quasi sempre ....ma ecco qui il caso di due stupratori puniti nel modo più terribile non avendo potuto risarcire la famiglia colpita
Nel caso di Omosessuali e Bestemmiatori non bisogna però dimenticare che v'era poi l'orrore estremo, a mio parere, quello della denuncia o meglio della "Denunzia anonima nell'Urna di legno" .... e si finiva per aver paura di tutti e di tutto: e non son fantasie.
Il testo sotto rende l'idea ma se si vuol capire -e credo che capire sia sempre più importante- è meglio LEGGERE QUI CON TUTTI I COLLEGAMENTI MULTIMEDIALI ATTIVI
********************************
BESTEMMIA - BESTEMMIARE (Anche "Blasfema" - "Blasfemare, Biastima" - "Blastema" - "Biastimare") > Sost. e verbo derivano dal lat.eccl. "blasphemare" (lat.volg. "blastemare") deriv. dal greco "Blasfhmew": "pronuncio parole di cattivo augurio o che non si debbono pronunciare durante un sacrificio religioso" e da "Blasphemia" > "Blasfhmia" "parola empia, da non dire in cerimonie religiose". "BATTAGLIA", IV, s.v.: "Parole impronunciabili e oltraggiose dette contro la Divinità o persone o cose sacre o simboli del culto religioso".
Contro i "B." vedi la "Costitutio di Gregorio IX" ["CORPUS IURIS CANONICI"> 2, 826-827 = c.2, X, V, 26] ribadita da "Gregorio X" nel "II Concilio di Lione" (7-V / 17-VII 1274: ALBERIGO, p.288) per cui le autorità temporali dovevano comminare ai bestemmiatori solo pene nummarie esigibili dai "collettori" delle "decime" o "tasse" originariamente in natura> successivamente al "Concilio di Trento", i "bestemmiatori ereticali" -difficili comunque da riconoscere e causa di scontri tra "giudici laici" ed "ecclesiastici": p. es. "bestemmiatori contro Dio" o "Bestemmiatori contro l'ortodossia della Chiesa di Roma a favore di quella riformata?" - avrebbero dovuto esser sempre puniti dal "Santo Ufficio".
Per un approfondimento in merito al Diritto Canonico vedi qui = in dettaglio da opera digitalizzata vedi SACRILEGI scondo la PARTE SECONDA
DELL' EXAMEN ECCLESIASTICUM di F. Potestà. Per quanto concerne la LEGGE CRIMINALE DEGLI STATI la severità del "capo I" del "libro II" degli "Statuti" (caratterizzato da una varietà di procedure, pene ed esecuzioni che oggi sembrano partorite da una mente devastata ed efferata) risulta per la Serenissima Repubblica di Genova (qui semplicemente assunta quale campione epocale tipologico di qualsiasi Stato europeo riformato o cattolico) giustificata in prima istanza dalla volontà/necessità di evitare (qui con il riconoscimento della assoluta fedeltà al Cattolicesimo Romano da parte della Repubblica: ma negli "Stati Riformati" le sanzioni nè erano meno terribili né potevano prescindere dall'autorità spirituale in essere) ogni "interferenza dell' Inquisitore ecclesiastico a scapito della giustizia dello Stato".
Eppure senza disconoscere valore a questo assioma a lungo cavallo di battaglia di pur valorose scuole illuministiche, una ragione ben più radicata di tanta severità risulta esser motivata dall'esigenza di garantire attraverso la
PUBBLICA CATARSI E/O PUBBLICA AMMONIZIONE specie nel caso iridescente del SIA TRATTO AL PATIBOLO A CODA D'UNA BESTIA
sì da "esorcizzare" una temuta ammonizione ufficiale per tutti i cittadini spettatori della sanzione ai fini della mai facile custodia dello stato sociale ufficialmente riconosciuto quale perfetto, cioè immobile nel riconoscimento dei ruoli distinti.
Da qui si evince che nel contesto del diritto intermedio il bestemmiatore è realmente (con sorpresa e scandalo del lettore moderno spesso inficiato -anche per ragioni scolastico/educative- alla comprensione della verità effettuale in forza dell'abuso del presentismo cioè dell'abitudine a non storicizzare gli eventi ed a valutarli per quanto lontani secondo una scala di valori attuali) un grande criminale - anzi un prototipo del criminale in quanto non solo alteratore degli equilibri sia religiosi che sociali ma, per l'autorità statale, anche un potenziale sovvertitore delle istituzioni, assolutamente per tempo (prima cioè che possa "avvelenare le coscienze inducendole ad ogni sorta di crimini, fin alla rivolta stessa contro le istituzioni") da reprimere e punire esemplarmente.
Gli interventi penali contro i "profanatori" per via di parole e gesti, sono peraltro intesi in senso lato [da ribellioni a Dio quanto all'autorità laica costituita, strutturate anche in linea con vari tipi di pratiche blasfeme e sacrileghe pure connesse con ritualità magiche-stregonesche (si veda a "Venezia", il "Proclama publicato de ordine de gl'Illustrissimi & Eccellentissimi Signori Essecutori contra la Biastima, adì 10 Febraro 1630., in Materia de Blastema in luoghi Sacri, & Giochi di Carte", Venezia, per il Pinelli, 1630, in 4°, pp. 4, con stemma di S.Marco ai titoli)] e rientrano in quel variegato meccanismo di autodifesa delle istituzioni che traeva da sempre energia e giustificazione proprio dalla sanzione della sacralità dello Stato .
Sulla linea panitaliana degli Statuti Criminali di Genova era comunque considerevolmente lunga la trafila dei Rei (criminali) puniti in modo ignominoso a morte e non onde accrescerne (anche a danno delle famiglie e degli eredi) lo stato di infamia = terribili pubbliche sanzioni a titolo d'esempio, colpivano altresì i colpevoli di Lesa Maestà dello Stato come pure i Falsari di Monete e gli stessi Falsificatori in Materia Religiosa = senza escludere la situazione limite che elevava al grado di grandi criminali punibili nelle forme più atroci- i "Sodomiti" = il termine che si usava in merito ai "rapporti sessuali giudicati contro natura" non riuscendo -nonostante un inesausto sforzo giuridico ed intellettuale- nè a codificare esaustivamente l'"Omosessualità Maschile" nè, a maggior ragione, l'"Omosessualità Femminile": di cui si aveva contezza e che comunque restavano condizioni esistenziali a rischio estremo.
E per quanto possa sembrare strano a rischio estremo nel contesto sia della pratica della Sodomia (ritenuta forma per raggiungere il piacere evitando gravidanze e concepimento e quindi contravvenendo ai dettami religiosi ed istituzionali) che di quella confusamente percepita Omossessualità Femminile e/ Lesbismo definita unilateralmente "Tribadismo", a giudizio di alcuni interpreti laici ed ecclesiastici alcune Donne (sulla scia storica che le donne pagane avrebbero proceduto ad un controllo delle nascite con ogni espediente, dalle pratiche sessuali illecite e/o contronatura, all'uso di contraccettivi ed abortivi -compresa una "misteriosa pianta" il Silfio della Cirenaica- sfruttando competenze erboristiche in qualche modo pervenute alle Moderne Streghe) sarebbero state elevate ad una sorta di icona od impresa, quale acme della negatività esistenziale, nell'elaborata equazione DONNA IDOLATRA E/O PAGANA = DONNA MALEFICA E/O STREGA, equazione specificatamente poi trasformata nell' immagine di uno stato femminile colpevolmente sublimato sotto specie di assoluta ribellione istituzionale , cioè quello della STREGA OSTETRICA O STREGA NUTRICE
presunto massimo grado di depravazione: contro Dio, lo Stato, la Chiesa, la Famiglia, la Vita stessa.
Pur senza poter comminare "gravi ammende corporali", anche gli "Statuti municipali" di piccole comunità contemplavano "pene nummarie" od "umilianti" a carico dei "bestemmiatori": così si legge negli STATUTI MINICIPALI di TENDA:
"PRIMIERAMENTE chiamato il nome di GIESU CHRISTO Salvator nostro li predetti Signori Sapienti eletti & Capitulari & insieme li agionti con la facoltà, possanza, & consenso generale, Ch'hanno dal Conseglio di Tenda, così l'auttorità da luoro istessi sopra ciò concessa gli hanno statuito, & ordinato in forza di legge municipale, che niuna persona del luogo di Tenda, o ivi habitante ardisca, nè presuma di "biastemare", nè proferire alcune "biasteme", nè alcune altre "parole sporche", nè "dishoneste" di "Dio, Padre Onnipotente Figliuolo & Spirito Santo", nè della "Immacolata Vergine Maria", nè de' "Santi, o Sante" sotto la "pena" per qualsivoglia persona & per ogni volta di "grossi sei di moneta in esso luogo corrente" [monetazione dello Stato Sabaudo cui Tenda apparteneva]" senza alcun processo, nè condennagioni applicata per la metà alla luminaria del Corpo di Christo" [Confraternita locale per cui le ammende costituivano sovvenzioni ]",& l'altra metta alla Corte di Tenda, & nelle cose sudette se crederà allo accusatore degno di fede col giuramento, & sarà tenuto secreto "[la positività apparente del "teste degno di fede" diviene ambiguità sotto specie di "Delazione segreta"]". Et li audienti, & non accusanti incorreraranno in metà di detta pena come sopra applicata. Salvo però che "li biastematori per la prima volta se gitteranno a terra" ivi ove, haveranno biastemato, o fatto il delitto "bassiandola a nuda bocca domandandone perdono a Dio", & ciò fatto per tale prima volta non incorreranno in alcun'altra pena, che la predetta di basciare al predetto modo la terra. Se li "biastematori" che non ponno pagare nelli beni "paghino nel corpo, incarcerandoli nelle carceri della Casa Commune di esso luogo per un giorno", dal levar fino al tramontar del Sole col digiuno di pane, & aqua "[pena che rafforza l'idea, nel "diritto intermedio", della diseguaglianza del reo di fronte alla giustizia locale o statale in dipendenza della sua condizione socio-economica].
Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
| < Prec. | Succ. > |
|---|








